Con il DM 22/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 gennaio 2017 è stata revisionata e aggiornata la normativa relativa ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di startup innovative, ai sensi dell' art. 25 del DL 18 ottobre 2012, n. 179. Nel regolamento sono indicati i requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese degli incubatori certificati, per essere autorizzati a operare su tutto il territorio italiano.
Ma cosa sono gli incubatori certificati ?
Per incubatori certificati di startup innovative si intendono le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure in forma di Societas Europea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di startup innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l' offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza.
La nascita degli incubatori di startup, è un fenomeno risalente alla fine degli anni novanta, con gli studi scientifici ed accademici, che hanno dimostrato come le startup innovative, nella loro fase di avvio, necessitano di strutture di supporto per incubare le imprese. Nella fase di vita inziale, la startup opera in un contesto caratterizzato da “fallimenti del mercato”, che impediscono di raggiungere situazioni socialmente efficienti in assenza di un intervento. Questi fallimenti sono da ricondurre da un lato alla difficoltà che le startup incontrano nell’accedere a input particolarmente rilevanti, come le risorse finanziarie, tecnologia e il network. D’altro lato, le startup innovative sono entità che generano valore positivo, attraverso l’impulso all’innovazione e al cambiamento dei paradigmi tecnologici al di fuori delle “barriere” aziendali, favorendo in questo modo, il sistema economico nel suo complesso.

L’Italia ha introdotto una normativa per la regolamentazione degli incubatori certificati, in concomitanza all’entrata in vigore, nel nostro ordinamento giuridico dello status di startup innovativa.
Nonostante si trovino tantissime definizioni in rete sugli incubatori, ritengo che la descrizione più all'altezza, è quella fornita dalla National Business Incubation Association degli Stati Uniti, che considera gli incubatori: “ enti che accelerano lo sviluppo concreto delle società attraverso un gamma di risorse e servizi di sostegno alle imprese, offrendosi sia da incubatore per i progetti che mettendo a disposizione la propria rete di contatti "(NBIA, 2005).
Il decreto ministeriale ha infatti modificato in parte i requisiti per la certificazione degli incubatori. Nello specifico la normativa prevede il possesso di specifici requisiti minimi. Tra i più importanti e oggetto, alcuni di loro, di modifiche, vi sono :
- Superficie della struttura a uso esclusivo dell’incubazione delle start-up innovative di minimo 500 mq;
- Velocità di trasmissione di dati del collegamento internet pari a 10 mbps;
- Presenza di macchinari e risorse utili allo realizzazione di prototipi e la conduzione di prove e sperimentazioni;
- 15 anni di esperienza in materia di sostegno a nuove imprese innovative maturata dal personale della struttura tecnica di consulenza;
- Esistenza di contratti e convenzioni attive con istituzioni pubbliche ( università, amministrazioni, cciaa, finanziarie regionali) e partner privati;
- Capitale di rischio investito nelle startup;
- Numero startup incubate, che hanno terminato il periodo di incubazione e numero di candidature pervenute;
- Numero di brevetti registrati.
Ognuno di tali requisiti prevede un punteggio che varia da 10 a 15 punti e che prevede all’incubatore di ottenere la certificazione, con l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese. Tale iscrizione avviene attraverso un modulo di autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti nel DM 22/2016. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni. In caso di perdita dei requisiti durante il quinquennio, l’incubatore viene cancellato dalla sezione speciale e perde tutti i benefici previsti.
Maurizio Maraglino Misciagna
@lospaziodimauri